Schema di decreto MASE · Non ancora in vigore

    Decreto correttivo del Conto Termico 3.0: cosa cambia e quando si applica

    Lo schema di decreto che modifica il D.M. 7 agosto 2025 ha avuto l'intesa della Conferenza Unificata. Ecco cosa prevede, cosa resta da fare prima che si applichi e come comportarsi con le domande di oggi.

    A cura della Redazione TermicoFacile · aggiornato il

    A che punto è: intesa raggiunta, decreto non ancora in vigore

    Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa (Rep. atti n. 144/CU) sullo schema di decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che modifica il D.M. 7 agosto 2025. Il decreto non è ancora in vigore: mancano l'adozione definitiva da parte del Ministro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Fino ad allora valgono il D.M. 7 agosto 2025, le Regole applicative del GSE e il Decreto direttoriale MASE n. 72 del 10/04/2026. Il testo definitivo può ancora cambiare: aggiorneremo questa pagina alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    In breve

    Cos'è
    Uno schema di decreto MASE che modifica il D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0).
    Stato
    Intesa in Conferenza Unificata il 22/10/2026. Manca l'adozione del Ministro e la pubblicazione in GU.
    Cosa cambia
    Riserve minime di 300 milioni € per PA e privati, solo accesso diretto per 60 giorni vicino alle soglie, 100% e poi 80% per i piccoli Comuni, proposta di rata unica fino a 50.000 €, requisiti tecnici aggiornati.
    Cosa fare oggi
    Le domande presentate adesso seguono le regole in vigore. Nessuna scadenza nuova è ancora fissata.

    Risorse: resta il tetto di 900 milioni, arrivano le riserve per categoria

    Lo schema non cambia il tetto complessivo: restano 900 milioni di euro l'anno. Cambia invece la ripartizione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Oggi le quote sono fisse; con il correttivo ciascuna categoria avrebbe una riserva minima di 300 milioni € annui e la parte restante diventerebbe contendibile, cioè utilizzabile dalla categoria che ne ha bisogno.

    Valori in vigore (D.M. 7 agosto 2025, dati GSE) e modifiche previste dallo schema di correttivo
    VoceOggiSchema di correttivo
    Tetto annuo complessivo900 milioni €900 milioni € (invariato)
    Soggetti privati500 milioni €, di cui 150 alle impreseRiserva minima di 300 milioni €; il resto è contendibile
    Amministrazioni pubbliche400 milioni €, di cui 20 per le diagnosi energeticheRiserva minima di 300 milioni €; il resto è contendibile
    Prenotazioni della PAContingente dedicato dentro la quota PANon oltre il 50% delle risorse della categoria

    Come si leggono oggi i limiti di spesa e l'impegno già assunto lo spieghiamo nella guida al contatore del Conto Termico 3.0.

    Quando i fondi si avvicinano al limite: 60 giorni di solo accesso diretto

    Lo schema introduce due soglie di attenzione. Quando gli impegni raggiungono 600 milioni € per una categoria (PA o privati), oppure 900 milioni € complessivi, per 60 giorni sono ammesse solo le richieste ad accesso diretto, cioè quelle presentate a lavori conclusi. Il GSE comunica il raggiungimento delle soglie sul proprio sito.

    Per chi lavora con la prenotazione, tipicamente la PA, significa che in quei 60 giorni non si potrebbero presentare nuove richieste con prenotazione. La regola dei 60 giorni oggi in vigore è descritta nella guida al contatore.

    Comuni fino a 15.000 abitanti: 100% per un intervento, 80% per i successivi

    Oggi gli interventi sugli edifici dei Comuni fino a 15.000 abitanti, da essi utilizzati, possono essere incentivati fino al 100% della spesa ammissibile. Lo schema limita il 100% a un unico intervento: per gli interventi successivi sugli edifici di proprietà comunale da essi utilizzati l'incentivo scende all'80% delle spese ammissibili.

    • Le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del correttivo, anche con prenotazione, mantengono il 100%.
    • Restano invariati i limiti di potenza, di superficie e gli importi massimi degli interventi.

    Le regole oggi in vigore per enti e piccoli Comuni sono nella guida al Conto Termico 3.0 per la PA.

    Erogazione: la proposta della rata unica fino a 50.000 €

    Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, lo schema prevede che per le richieste ad accesso diretto l'incentivo sia erogato in un'unica soluzione solo se non supera 50.000 €; oltre questa soglia sarebbe rateizzato.

    È una proposta, non una regola in vigore. Oggi la rata unica segue l'art. 11 del D.M. 7 agosto 2025: per i soggetti privati vale fino a 15.000 € di incentivo. Il dettaglio di chi è interessato dalla nuova soglia va verificato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Requisiti tecnici: biomassa, schermature solari e illuminazione

    • Biomassa: lo schema elimina, per alcuni generatori, il requisito di rendimento termico utile superiore all'85%. Quali generatori siano interessati va verificato sul testo definitivo. I requisiti di rendimento oggi in vigore sono riassunti nella guida alla caldaia a biomassa.
    • Schermature solari: i criteri vengono aggiornati con riferimento ai valori del fattore solare totale (gtot) della UNI/TR 12003, al posto delle classi della UNI EN 14501.
    • Illuminazione: i requisiti sono precisati, con verifiche fotometriche eseguite da laboratori accreditati.

    Mandatario all'incasso e irregolarità sulla quantificazione

    Il mandatario all'incasso, il soggetto a cui il beneficiario delega l'incasso dell'incentivo, può essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario, nei limiti degli importi riscossi.

    Se l'irregolarità riguarda solo la quantificazione dell'incentivo, il GSE può rideterminare l'importo invece di revocarlo.

    Cosa hanno chiesto le Regioni (richieste non vincolanti)

    Con l'intesa le Regioni hanno formulato alcune richieste. Non sono vincolanti: il Ministero può recepirle o meno nel testo definitivo.

    • Riserva minima di 400 milioni € per categoria, invece di 300.
    • Per i Comuni fino a 15.000 abitanti, il 100% per un intervento ogni anno.
    • Eliminazione della soglia di 50.000 € per la rata unica.
    • Mantenimento del requisito dell'85% per le biomasse, o una soglia ridotta.

    Cosa fare oggi

    • Chi presenta la domanda adesso segue le regole in vigore: D.M. 7 agosto 2025, Regole applicative del GSE e Decreto direttoriale MASE n. 72 del 10/04/2026.
    • I piccoli Comuni che vogliono il 100% su più interventi hanno interesse a presentare le richieste prima dell'entrata in vigore del correttivo: secondo lo schema, quelle già presentate (anche con prenotazione) mantengono il 100%.
    • Per stimare l'incentivo usa il simulatore TermicoFacile, che applica le regole vigenti. Lo aggiorneremo quando il correttivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
    • Non ci sono ancora date di entrata in vigore: dipendono dall'adozione del decreto e dalla sua pubblicazione in GU.

    Domande frequenti sul correttivo del Conto Termico 3.0

    Il decreto correttivo del Conto Termico 3.0 è già in vigore?

    No. Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del MASE (Rep. atti n. 144/CU), ma mancano l'adozione definitiva del Ministro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora valgono il D.M. 7 agosto 2025, le Regole applicative del GSE e il Decreto direttoriale MASE n. 72 del 10/04/2026.

    Cambiano i fondi del Conto Termico 3.0?

    Il tetto resta di 900 milioni di euro l'anno. Lo schema introduce una riserva minima di 300 milioni annui per le PA e di 300 milioni per i privati: il resto diventa contendibile tra le due categorie. Oggi le quote in vigore sono 500 milioni per i privati (di cui 150 per le imprese) e 400 milioni per la PA (di cui 20 per le diagnosi energetiche).

    Cosa succede quando i fondi stanno per esaurirsi?

    Secondo lo schema, quando gli impegni raggiungono 600 milioni per una categoria o 900 milioni complessivi, per 60 giorni sono ammesse solo le richieste ad accesso diretto. Il GSE comunica il raggiungimento delle soglie sul proprio sito.

    Cosa cambia per i Comuni fino a 15.000 abitanti?

    Lo schema prevede l'incentivo al 100% delle spese ammissibili per un unico intervento e all'80% per gli interventi successivi sugli edifici di proprietà comunale da essi utilizzati. Le richieste presentate prima dell'entrata in vigore, anche con prenotazione, mantengono il 100%. Limiti di potenza, superficie e importi massimi restano invariati.

    Se presento la domanda oggi, quali regole si applicano?

    Le regole in vigore oggi: D.M. 7 agosto 2025, Regole applicative del GSE e Decreto direttoriale MASE n. 72 del 10/04/2026. Le modifiche dello schema si applicheranno solo dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e nei termini che il testo definitivo stabilirà.

    Le richieste delle Regioni cambiano il decreto?

    Non direttamente: sono richieste non vincolanti formulate in Conferenza Unificata, tra cui una riserva minima di 400 milioni per categoria e il 100% per un intervento ogni anno nei Comuni fino a 15.000 abitanti. Il Ministero può accoglierle o meno nel testo definitivo.

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