Cosa misura il contatore
Il contatore del Conto Termico è il dato che il GSE pubblica e aggiorna con continuità sul proprio sito per mostrare l'impegno di spesa annua cumulata: la somma degli incentivi già erogati e da erogare nell'anno per tutte le richieste ammesse (art. 19, comma 6 del D.M. 7 agosto 2025). Serve a controllare quanto manca ai limiti di spesa del decreto. Non calcola il tuo incentivo e non dice se il tuo intervento è ammissibile: per l'importo usa il simulatore Conto Termico 3.0.
I limiti di spesa annui del Conto Termico 3.0
Il decreto non fissa un unico "plafond": accanto al limite complessivo ci sono quote separate per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati, più limiti specifici per le imprese. Per questo il contatore va letto per categoria: la quota della PA può essere vicina al limite mentre quella dei privati no, o viceversa.
900 milioni €
Limite complessivo annuo
Tetto di spesa annua cumulata per tutti gli incentivi del decreto, sia con accesso diretto sia tramite ESCO (art. 3, comma 1).
400 milioni €
Amministrazioni pubbliche
Quota per le amministrazioni pubbliche e i soggetti che il decreto assimila a esse, come gli enti del terzo settore nei casi degli art. 4 e 7 (art. 3, comma 2).
500 milioni €
Soggetti privati
Quota per i privati: persone fisiche, condomini e imprese (art. 3, comma 3). Per le imprese valgono anche i limiti dell'art. 28.
150 milioni €
Imprese (Titolo V)
Limite annuo degli incentivi alle imprese, con un massimo di 30 milioni € per singola impresa e intervento (art. 28).
Ci sono poi due contingenti più piccoli: 20 milioni € l'anno per il contributo anticipato alle PA per le diagnosi energetiche (art. 3, comma 4 e art. 15, comma 6) e, dentro la quota PA, un contingente non superiore al 50% dei 400 milioni € per le richieste presentate con la prenotazione (art. 14, comma 2, lettera b). Tutti questi valori possono essere rimodulati con decreto del Ministero dell'ambiente, fermo restando il limite complessivo (art. 3, comma 5).
Cosa succede quando un limite viene raggiunto
Il raggiungimento del limite non blocca le domande dal giorno stesso. Il decreto prevede che, trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di una quota, il GSE non accetti più nuove richieste da parte dei soggetti di quella categoria (art. 3, commi 2, 3 e 4). Lo stesso schema vale per il contingente della prenotazione: il GSE accetta le domande fino al sessantesimo giorno successivo al suo raggiungimento e dà evidenza sul proprio sito delle risorse impegnate (art. 14, comma 2, lettera b). Lo schema di decreto correttivo del Conto Termico 3.0, non ancora in vigore, prevede riserve minime per categoria e nuove soglie per la regola dei 60 giorni.
I limiti sono annui: il decreto parla di "spesa annua cumulata" e di richieste non accettate dopo i 60 giorni, ma non indica in quale data riaprono le domande per la categoria interessata. Su questo fanno fede le comunicazioni e le regole applicative del GSE (da verificare sul sito GSE al momento della domanda).
Come viene calcolato: il criterio di cassa
Il contatore non somma il valore totale degli incentivi concessi, ma quello che il GSE paga o deve pagare in ciascun anno. Secondo la definizione dell'art. 2, lettera q), l'impegno di spesa annua cumulata è la somma degli importi erogati e da erogare nell'anno di riferimento, calcolati con un criterio di cassa, per tutti i contratti attivati e le richieste ammesse dall'avvio del meccanismo le cui rate sono in pagamento in quell'anno. Per le PA comprende anche gli acconti pagati prima della realizzazione dell'intervento (art. 11, comma 5).
Questo dipende da come viene pagato l'incentivo: in rate annuali costanti per 2 o 5 anni a seconda dell'intervento (art. 11, comma 3 e tabella 1 dell'allegato II), oppure in un'unica rata per i soggetti privati quando l'incentivo totale non supera 15.000 € (art. 11, comma 4).
Esempio illustrativo (importi ipotetici)
Caso A — un privato ottiene un incentivo totale di 12.000 €. Essendo sotto i 15.000 €, lo riceve in un'unica rata: nel contatore pesano 12.000 € nell'anno del pagamento e nulla negli anni successivi.
Caso B — un privato ottiene 20.000 € per un intervento con durata di 5 anni (per esempio una pompa di calore oltre 35 kW). L'incentivo è pagato in 5 rate annuali costanti da 4.000 €: nel contatore pesano 4.000 € in ciascuno dei 5 anni, non 20.000 € nel primo.
Gli importi sono scelti solo per mostrare il meccanismo di conteggio; l'incentivo reale dipende dall'intervento e si stima con il simulatore.
Per le domande presentate con prenotazione, che arrivano prima dei lavori, il GSE stima la data presunta di erogazione tenendo conto della durata tipica dei lavori e delle scadenze della procedura. Per il limite delle imprese conta invece quanto effettivamente erogato in ciascun anno (art. 19, comma 6).
Cosa significa per chi sta per fare un intervento
- Privati e condomini accedono in modo diretto: la domanda si presenta sul Portaltermico entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento (art. 14, comma 2, lettera a). Se la quota dei privati si avvicina al limite, non conviene aspettare la scadenza per inviarla.
- Le amministrazioni pubbliche possono usare la prenotazione: se il GSE la accetta, impegna a favore dell'ente la somma dell'incentivo come massimale a preventivo (art. 14, comma 2, lettera b). È il modo per bloccare le risorse prima dei lavori, nei limiti del contingente dedicato.
- Le imprese devono considerare sia la quota dei soggetti privati sia il limite annuo di 150 milioni € dell'art. 28, oltre ai requisiti specifici del Titolo V.
- Controlla il contatore due volte: quando decidi l'intervento e prima di inviare la domanda. Il valore cambia nel tempo, perciò in questa pagina non riportiamo cifre aggiornate: consulta il sito del GSE.
Dove si trova il contatore
Il contatore è pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale, che è l'unica fonte ufficiale del dato. Negli anni il GSE ha pubblicato anche aggiornamenti periodici nella sezione notizie con il titolo "Conto Termico, i numeri del Contatore". Parti dalla sezione Conto Termico 3.0 del sito GSE. Per inviare la domanda, invece, si usa il Portaltermico: vedi la guida al Portale GSE e la checklist dei documenti.
Fonti
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 224 del 26 settembre 2025: art. 2 lett. q) (definizione di impegno di spesa annua cumulata), art. 3 (limiti di spesa), art. 11 (erogazione e durata), art. 14 (accesso diretto e prenotazione), art. 15 c.6 (contributo diagnosi PA), art. 19 c.6 (contatore), art. 28 (limiti imprese). In vigore dal 25 dicembre 2025 (art. 31: novantesimo giorno dopo la pubblicazione).
- GSE, sezione Conto Termico 3.0 per il valore aggiornato del contatore e le regole applicative.
Pagina aggiornata il 24 ottobre 2026.
Il contatore dice quanti fondi restano. Il simulatore quanto spetta a te.
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